ECOBONUS 2026

L’ecobonus consiste in una detrazione dall’Irpef ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti: fino al 50% per interventi su infissi, biomassa e schermature solari, 65% per le altre tipologie.

In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

  • La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento,
  • Il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi),
  • L’installazione di pannelli solari,
  • La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione spetta, inoltre, per:

  • L’acquisto e la posa in opera di schermature solari,
  • L’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili,
  • L’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative,
  • L’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti,
  • L’acquisto di generatori d’aria calda a condensazione,
  • La sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione.

BONUS RISTRUTTURAZIONE

Il bonus ristrutturazioni è la detrazione fiscale del 50 per cento riconosciuta ai contribuenti che effettuano lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria in condominio o in edifici singoli. Il bonus ristrutturazioni, consente di accedere ad un rimborso Irpef per le spese sostenute, fino ad un massimo di 96.000 euro. Nel dettaglio, l’articolo 121 del decreto Rilancio prevede che la cessione del credito e lo sconto diretto da parte dell’impresa si applichino per i lavori di:

  • Recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché dei precedenti interventi e di quelli di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
  • Riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus ordinario, quali, ad esempio, gli interventi di sostituzione degli impianti di riscaldamento o delle finestre comprensive di infissi, gli interventi sulle strutture o sull’involucro degli edifici, nonché quelli finalizzati congiuntamente anche alla riduzione del rischio sismico;
  • Adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus: l’opzione può essere esercitata anche con riferimento alla detrazione spettante per l’acquisto delle “case antisismiche”;
  • Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, per i quali spetta il bonus facciate prorogato dalla Legge di Bilancio 2026.

L’esercizio dell’opzione dovrà essere comunicata all’Agenzia delle Entrate mediante il software disponibile online.

Nel caso di sconto in fattura, l’impresa cessionaria del credito potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti, istituti di credito compresi. Banche in campo anche per la cessione del credito da parte del contribuente.

Il bonus ristrutturazioni 2026 spetta anche per la sostituzione di porte interne. La spesa sostenuta per cambiare le porte in casa rientra nella manutenzione ordinaria. Ciò significa che il lavoro è automaticamente detraibile in condominio, mentre sarebbe escluso per gli edifici singoli. C’è tuttavia una possibilità di accedere al bonus ristrutturazioni per la sostituzione delle porte anche negli edifici singoli: come chiarito dal Ministero, la detrazione del 50% è riconosciuta qualora la spesa rientri in un intervento più articolato di manutenzione straordinaria.

In parole semplici, la spesa sostenuta per sostituire le porte interne è detraibile se si tratta di un lavoro di finitura utile per completare i restanti interventi. Ciò sta a significare che nel caso di manutenzione straordinaria o ristrutturazione su un edificio singolo, la detrazione del 50% può essere calcolata anche per le spese di sostituzione di porte interne (normalmente rientranti nella manutenzione ordinaria), se necessarie per completare il lavoro effettuato nel suo insieme.

BONUS MOBILI

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A o superiore per i forni e lavasciuga), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro.

Il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto al beneficio più volte. L’importo massimo di spesa va, infatti, riferito a ciascuna unità abitativa oggetto di ristrutturazione.

La detrazione spetta per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2026 per l’acquisto di:

  • Mobili nuovi
  • Grandi elettrodomestici nuovi di classe energetica non inferiore alla A+, (A o superiore per i forni e lavasciuga), per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica.

A titolo esemplificativo, rientrano tra i mobili agevolabili letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (per esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.

Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, purché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento richieste per fruire della detrazione (bonifico, carte di credito o di debito).

La realizzazione di lavori di ristrutturazione sulle parti comuni condominiali consente ai singoli condòmini (che usufruiscono pro quota della relativa detrazione) di detrarre le spese sostenute per acquistare gli arredi delle parti comuni, come guardiole oppure l’appartamento del portiere, ma non consente loro di detrarre le spese per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

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